Prova obbligatoria di ammissione agli studi o di conclusione degli stessi, ovvero di abilitazione all’esercizio professionale, che verte su programmi pubblici predeterminati e si svolge dinanzi a commissioni statali. Introdotto, dopo aspre polemiche, con r.d. n. 1054 del 1923, è oggi prescritto dall’art. 33, comma 5o, della Costituzione, che ne prevede tre tipi: di abilitazione all’esercizio professionale, di ammissione ai vari ordini di scuole o di conclusione degli stessi. Ev stato da ultimo regolato con la l. n. 184 del 1958. L’esame di Stato può essere di due tipi: quello professionale, teso ad accertare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti teoricoesame di Statopratici per lo svolgimento di una attività socialmente rilevante; e quello scolastico, che consente di verificare la conformità della preparazione dello studente ai programmi pubblici, tanto se egli provenga da una scuola pubblica quanto se provenga da una privata, e di conservare dunque un livello minimo di omogeneità e di qualità dell’istruzione. Dei tre tipi di esame di Stato contemplati dalla Costituzione, oggi ne esistono solo due, non essendo previsto alcun esame di Stato di ammissione. Vi sono, invece, quelli scolastici a conclusione dei diversi cicli educativi. Inoltre, alcuni esempi di esami di Stato scolastici tengono luogo di un esame di Stato di abilitazione professionale, come per il diploma di maturità magistrale e per quello di maturità tecnica; peraltro, è richiesto un successivo esame di Stato professionale per i ragionieri, i geometri e i periti commerciali. Non è esame di Stato la discussione della tesi di laurea, che conclude il ciclo degli studi universitari. (Vetritto).
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