L’art. 147 c.c. impone l’obbligo, per entrambi i genitori, di mantenere, educare ed istruire i figli considerando, in particolare modo, le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni di questi. I coniugi possono educare la prole secondo i dettami di un’etica religiosa o di un’etica laica. Il tribunale dei minorenni è chiamato a decidere in caso di contrasti tra coniugi. La credenza religiosa dei genitori diviene irrilevante in caso di separazione e divorzio in relazione all’affidamento dei figli. La legge di riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) tutela, nell’interesse spirituale e materiale dei figli, la loro volontà ove abbiano raggiunto una sufficiente maturità . (M.E. Campagnola).
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