Enciclopedia giuridica

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Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità

L’interesse tutelato dall’art. 327 c.p., che punisce l’eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità, è il buon andamento della P.A. che potrebbe essere sminuito dal verificarsi di uno dei fatti previsti dalla norma. In senso più ampio si può osservare come l’obiettivo originario dei compilatori del codice del 1930 fosse quello di garantire che i soggetti adibiti a svolgere una mansione pubblica si mantenessero in linea con un atteggiamento di fedeltà , subordinazione e assoluta osservanza dei precetti dell’autorità statale. Oggi, tuttavia, più opportunamente e alla luce delle mutate prospettive politicoeccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autoritàistituzionali, si tende ad affermare che la ragione giustificativa dell’incriminazione in parola sarebbe l’interesse statuale a che le istituzioni siano circondate dall’adesione spirituale e dalla fiducia di tutti i cittadini, elemento fondamentale per ogni ipotesi di pacifica connivenza. Interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 327 la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 100 del 1966 ha salvato la norma affermando che non contrasterebbe con la libera manifestazione del pensiero: in tal senso ha osservato che il termine eccitare non può essere inteso nella sola accessione di stimolare, invogliare, ma nel senso di provocare un impulso diretto a determinare una particolare condotta o a creare uno stato d’animo in altre persone. Peraltro, l’eccitamento deve essere rivolto ad una o più persone e può manifestarsi nelle più varie forme. Oggetto di tale eccitamento è il dispregio delle istituzioni dello Stato, cioè una manifestazione di disprezzo che non richiede, però , il raggiungimento dello scopo. Per apologia deve al contrario intendersi la esaltazione di un fatto con l’eccitamento, almeno nella forma implicita, a compiere quel fatto o fatti analoghi. Nel novero delle istituzioni di cui parla l’art. 327 secondo l’opinione dominante sono da ricomprendersi quelle fondamentali dello Stato, essendo peraltro controverso se in questo ambito debbano rientrare anche le istituzioni regionali, comunali e provinciali. Il dolo consiste pacificamente nella coscienza e volontà di eccitare o di fare apologia, ma da parte di alcuni autori si sostiene che esso vada altresì riferito, come carica di volere, ad un evento significativo ben determinato, con correlativa esclusione di ipotesi di dolo eventuale o indiretto. Il delitto si consuma nel momento e luogo in cui l’eccitamento o l’apologia sono percepiti dal destinatario.


Eccezione riconvenzionale      |      Economia


 
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