Esse sono definite elementi c.d. accidentali in quanto non sono necessarie per l’esistenza del reato, non sono cioè elementi costitutivi della fattispecie: condotta (v.), evento (v.), nesso di causalità (v.), elemento soggettivo, ossia dolo o colpa (v.), bensì incidenti sulla sua gravità o sintomatiche della capacità a delinquere del reo (v. capacità , circostanze del reato a delinquere), con l’effetto di determinare una variazione della pena edittale comminata per il reato alla sua forma semplice. Le circostanze soddisfano l’esigenza di adeguare la pena al reale disvalore del fatto, attribuendo rilevanza a situazioni o fattori, diversi dagli elementi costitutivi, la cui presenza comporta, appunto, un aggravamento o un’attenuazione della pena. Il codice vigente, in onore del principio di tipicità e tassatività (v. tassatività , principio di circostanze del reato), ha dettato una disciplina dettagliata delle circostanze. Accanto ad un vasto sistema di circostanze tipiche o definite, espressamente individuate dalla legge nei loro elementi costitutivi agli artt. 61 e 62 c.p., sono previste anche circostanze indefinite o innominate, la cui individuazione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Tali sono, ad esempio, le c.d. attenuanti generiche e quelle previste da singole norme che dispongono una diminuzione di pena ove il fatto sia di lieve entità , ovvero un aggravamento nei casi più gravi o di particolare gravità .
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