Enciclopedia giuridica

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Badges of Trade

Termine inglese che significa letteralmente: segni di commercio; in campo fiscale è usato per rappresentare il criterio (o l’insieme dei criteri) scelto dal legislatore per l’individuazione dei presupposti per la tassazione di plusvalenze derivanti da operazioni speculative. Il nostro ordinamento assoggetta ad imposizione le plusvalenze derivanti da operazioni speculative fra i redditi diversi ed individua i presupposti per la tassazione in vari criteri quali: a) la natura del bene oggetto dell’alienazione (immobili diversi dall’abitazione principale, azioni e quote, diritti immateriali ecc.); b) la durata del possesso del bene (ad es. per i beni immobili rivendita dopo cinque anni); c) l’esistenza di circostanze determinanti il realizzo (ad es. interventi lottizzativi sul terreno); d) l’eccedenza della partecipazione sociale ad alcune soglie percentuali del capitale. Non è più previsto, invece, l’intento speculativo richiesto dal precedente art. 76 del d.p.r. n. 597 del 1973; la norma ebbe comunque rarissime applicazioni pratiche poiche´ introduceva un concetto di notevole indeterminatezza che avrebbe dovuto essere provato caso per caso dall’Amministrazione finanziaria.


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