Procedimento con il quale l’acquirente emette autofattura al verificarsi di particolari fattispecie previste dal legislatore. In particolare si ricorre all’autofatturazione sia quando il cedente si trovi nell’impossibilità di emettere tale documento, sia quando pur potendo provvedere all’emissione della fattura tale soggetto non ottemperi all’obbligo, sia quando si usufruisca di un’espressa previsione di esonero. Il primo caso riguarda l’ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente in Italia e che non abbia nominato un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3o, d.p.r. n. 633 del 1972) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. In questa ipotesi è il cessionario stesso o il committente il servizio che deve emettere la fattura. La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il cessionario o committente abbia acquistato nell’esercizio di impresa o di arti e professioni da un soggetto obbligato ad emettere fattura. In tale fattispecie, se la fattura non è stata ricevuta entro quattro mesi dal momento dell’effettuazione delle operazioni, l’acquirente deve regolarizzare l’operazione emettendo un’autofattura e versando la corrispondente imposta presso l’Ufficio Iva. Il terzo caso riguarda le esenzioni espressamente previste dalla legge come l’acquisto di beni e servizi presso produttori agricoli esonerati e gli acquisti di rottami effettuati presso raccoglitori non dotati di una sede fissa. Infine, un’ultima ipotesi di autofatturazione riguarda il caso del cosiddetto autoconsumo esterno dell’imprenditore. V. anche autoconsumo.
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