apposizione di sigilli da parte dei notai: ai sensi dell’art. 1, comma 2o, n. 4 lett. a, L.N. ai notai è concessa anche la facoltà di procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, all’apposizione di sigilli e alla loro rimozione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali.
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