Consiste nel vincolo che intercorre tra un coniuge ed i parenti (v. parentela) dell’altro coniuge (art. 78, comma 1o, c.c.). Cessa a seguito dell’annullamento del matrimonio sul quale si fonda (art. 78, comma 3o, c.c.), salva l’eccezione di cui all’art. 87 n. 4 c.c. (rilevanza dell’affinità in linea retta quale impedimento matrimoniale); non cessa per morte del coniuge da cui deriva salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (art. 78, comma 3o, c.c.). L’affinità assume rilevanza come impedimento matrimoniale (v. impedimenti al matrimonio).
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