voci correnti: nel processo penale il testimone non può deporre sulle voci voci nel pubblico (art. 194 comma. 3o c.p.p.) così come è vietata l’acquisizione di documenti che contengano informazioni sulle voci voci nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo.
ricognizione di voci: può essere disposta nel processo penale (art. 216 c.p.p.) la voci voci.
Vocazione dell’eredità | | | Voli |