danneggiamento di vivai forestali: è condotta punibile ex art. 635 c.p.. I vivai forestali devono però essere destinati al rimboschimento. La giurisprudenza ritiene che per la sussistenza del dolo (il reato non è punibile a titolo di colpa) sia sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare, a nulla rilevando le finalità per le quali il fatto sia stato commesso.
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