Enciclopedia giuridica

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Non menzione della condanna

Una delle nove cause di estinzione del reato previste nel libro I, titolo VI, capo II del c.p.; la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è specificamente contemplata all’art. 175 c.p. e prevede diverse condizioni per la concessione del beneficio: 1) che si tratti della prima condanna; 2) che la pena inflitta sia: a) se detentiva, non superiore a due anni; b) se pecuniaria, non superiore al massimo di pena detentiva conteggiata ex art. 135 c.p. (secondo quanto stabilito con sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 17 dicembre 1988); c) se congiunta, la pena detentiva non deve essere superiore a due anni e quella pecuniaria deve essere tale che, conteggiata a norma dell’art. 135 c.p. e sommata con quella detentiva, non porti il condannato ad essere privato della libertà personale per più di trenta mesi. Sotto l’aspetto dell’applicazione concreta, la non menzione della condanna è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, che la concede basandosi sulle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.; il beneficio non può concedersi se la condanna derivi da reati elettorali, ed è revocato nel caso in cui il condannato commetta un delitto. Nel 1984 la Corte Costituzionale, con sent. n. 155 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 175 c.p. nella parte in cui prevede che il beneficio in oggetto possa essere concesso anche più di una volta, fino a quando il cumulo delle pene detentive non risulti superiore ai due anni.


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