Enciclopedia giuridica

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Eutanasia

L’eutanasia in diritto penale viene in rilievo soprattutto in relazione alle fattispecie di omicidio (art. 575 c.p.) e di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). Da parte di alcuni se ne sostiene l’introduzione nell’ordinamento o nella forma più attenuata, detta passiva (e in qualche modo ricollegabile alle iniziative portate avanti contro le forme più estreme del c.d. accanimento terapeutico) o in quella più radicale, detta attiva, che postula la deliberata soppressione della vita. Certo è che i motivi della condotta in diritto penale sono di solito irrilevanti e solo in ipotesi particolari espressamente previste vengono assunti ad elemento di struttura dell’ipotesi criminosa dalla norma penale (come esempio si ricordi la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale). Si può quindi affermare che a tutt’oggi la pietà per le sofferenze patite dalla vittima (c.d. eutanasia) non integra una causa di giustificazione nel nostro ordinamento penale e potrà tutt’al più venire in rilievo con riferimento alla determinazione concreta della pena secondo quanto stabilito dall’art. 133 c.p.. Pertanto, l’uccisione per pietà è comunque punita in base alla norma sull’omicidio volontario comune o sull’omicidio del consenziente, se ne ricorrono i presupposti.


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