Enciclopedia giuridica

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Consultorio familiare

Il consultorio familiare operante nelle unità sanitarie locali attua (l. 29 luglio 1975, n. 405) il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità . Scopi di tale organismo sono: l’assistenza psicologica ad entrambi i coniugi per risolvere i problemi della coppia e dei minori, la tutela della salute della donna e del concepito, la diffusione delle informazioni atte a promuovere o prevenire la gravidanza. Spetta al comune l’istituzione del consultorio familiare; la regione fissa i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione ed il controllo del servizio prestato da tale organismo. Ev affidato loro, altresì, il compito di approntare l’aiuto psicologicoconsultorio familiareassistenziale alla donna che vuole interrompere la gravidanza per rendere matura e consapevole tale decisione (v. aborto). Nel consultorio familiare opera personale di consulenza ed assistenza specializzato in medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale. Tale organismo può essere, altresì, istituito da privati. (M.E. Campagnola).


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