Le condizioni obiettive di punibilità sono situazioni in presenza delle quali il legislatore ritiene opportuno punire un comportamento che di per se´ , ed in assenza di tali situazioni, non costituisce reato. A causa della vivace diatriba dottrinale, è difficile definire la natura giuridica delle condizioni obiettive di punibilità. Esse sono prevalentemente state configurate come elementi estranei alla struttura del reato e pertanto contrapposti ai c.d. elementi costitutivi del reato. Da altri si è detto che le suddette condizioni, pur attenendo all’interesse protetto dalla norma, non accentrano in se´ l’offensività del fatto, comportando solo un aggravamento o progressione dell’offesa tipica, oppure sono offensivi di beni estranei al reato. A tal proposito è frequente la distinzione delle condizioni obiettive di punibilità in estrinseche da intrinseche, secondo che esse, per loro peculiare natura, concorrano a qualificare ed attualizzare l’offesa, ovvero consistano in un fatto estraneo alla sfera dell’offesa, la cui punibilità si vuole subordinata per ragioni di mera opportunità . A livello classificatorio, si può concludere nel senso che, mentre gli elementi costitutivi rendono il fatto meritevole di pena, le condizioni obiettive di punibilità lo rendono anche bisognoso di pena. V. anche punibilità .
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