Enciclopedia giuridica

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Cavi e condotte sottomarini

La facoltà di posare cavi elettrici, telegrafici o telefonici e condotte sottomarine sul fondo dell’alto mare o della piattaforma continentale di un altro Stato, con l’approvazione di quest’ultimo, è riconosciuta a tutti gli Stati, sia dalla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, sull’alto mare (artt. 2 e 26), sia dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare (artt. 79 e 87). L’attività di posa dei cavi e condotte sul fondo marino è riconosciuta del pari anche nelle zone economiche esclusive. La Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884, sulla protezione dei cavi elettrici prevede il diritto dello Stato di bandiera dell’unità incriminata di applicare la sanzione in caso di danneggiamento doloso o colposo di cavi e condotte sottomarini. Per le navi da guerra è sancito il diritto di fermare e verificare la nazionalità delle navimercantili sospettate di aver commesso l’illecito in questione. V. anche piattaforma continentale.


Caveau      |      Cedu


 
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