Il fatto è preso in considerazione in questa norma (art. 430 c.p.) incriminatrice nell’immissione di tossici in sostanze destinate ad essere ingerite, con il risultato di modificarne la composizione, rendendole nocive per la salute. I tossici (veleni) possono essere di natura sia organica che inorganica. Se si trattasse di germi patogeni atti a cagionare un’epidemia, si configurerebbe il delitto che è previsto dall’art. 438 c.p.. Costituisce circostanza aggravante speciale il fatto che dall’avvelenamento sia derivata la morte di una o più persone. Poiche´ questo pericolo costituisce carattere essenziale della figura criminosa, la legge richiede che l’avvelenamento si effettui in un momento successivo, il fatto viene a dirigersi contro una cerchia circoscritta di individui ed assume, perciò il carattere di un delitto contro la persona. Il reato si consuma con il fatto dell’avvelenamento. Non si richiede che le acque o sostanze alimentari abbiano acquistato un potere letale e neppure che dal fatto siano derivate conseguenze dannose. Il dolo è costituito dalla volontà di avvelenare le acque o le altre sostanze con la consapevolezza che esse sono destinate all’alimentazione. L’agente deve conoscere anche la potenza tossica del mezzo usato.
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