Enciclopedia giuridica

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Ambasceria o nunciatio

Ricorre quando tutti gli elementi di un contratto da concludere a mezzo di rappresentante (v. rappresentanza) sono stati predeterminati dal rappresentato. In tale caso il rappresentante (cosiddetto nuncius o portavoce) è un soggetto incaricato solo di dichiarare la volontà del rappresentato: di conseguenza i vizi della volontà e gli stati soggettivi rilevanti sono solo quelli riferibili al rappresentato (artt. 1390 e 1391 c.c.). Ev però rilevante l’errore ostativo (v. errore, ambasceria o nunciatio ostativo) del portavoce, in quanto errore nella dichiarazione: se questi sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato, il contratto è annullabile, sempre che l’errore, si intende, sia riconoscibile dall’altro contraente (art. 1433 c.c.)


Alveo abbandonato      |      Ambasciata


 
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