Istituto del diritto francese in virtù del quale il possesso dei beni del defunto si trasmette ipso iure ai chiamati (art. 724 code civil). Tale principio non vige nel nostro ordinamento, perche´ per l’art. 459 c.c., l’eredità si acquista con l’accettazione ed il chiamato all’eredità (v.) è solo legittimato all’esperimento delle azioni possessorie (v. possesso, difesa del saisine) (art. 460, comma 1o, c.c.) ma non acquista ipso iure il possesso dei beni ereditari.
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