La definizione più compiuta di riconversioni e ristrutturazioni aziendali è contenuta nell’art. 3, comma 3o, l. n. 675 del 1977, sulle riconversioni industriali (v. riconversioni industriali), avendo riguardo ai progetti aziendali diretti all’introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, ovvero diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree centroriconversioni e ristrutturazioni aziendalisettentrionali economicamente sviluppate mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori dell’Italia centrale, meridionale ed insulare indicati dalla legge stessa (ipotesi di riconversione); ed ai progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico degli impianti nell’ambito dell’occupazione aziendale, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l’ubicazione (ipotesi di ristrutturazione). La fattispecie corrispondente a tale definizione costituisce una delle principali cause integrabili ai fini dell’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni (v.): avendo riguardo l’art. 2, comma 1o, l. n. 1115 del 1968 alle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; l’art. 1, comma 2o, l. n. 464 del 1972 alle conversioni aziendali; gli artt. 1, n. 2, lett. b, l. n. 164 del 1975 e 1, comma 3o, l. n. 223 del 1991 (come modificato dall’art. 1, comma 4o, l. 19 luglio 1994, n. 451) alle ristrutturazioni, riorganizzazioni e conversioni aziendali.
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