L’offesa del pudore rientra nelle categorie dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (artt. 527 ss. c.p.). Il pudore è un bene giuridico di natura collettiva e consiste nell’atteggiamento eticopudoresociale consolidato tra i membri della collettività , rispetto alle manifestazioni sessuali. Comprende i reati di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p.); pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.); corruzione di minorenni (art. 530 c.p.); i reati in materia di prostituzione (v.).
Pubblico ufficiale | | | Punibilità |