Enciclopedia giuridica

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Proselitismo sindacale

Il proselitismo sindacale rientra tra i c.d. diritti sindacali nell’impresa. Esso consiste in una forma qualificata di propaganda al fine di promuovere l’ingresso di nuovi elementi nell’organizzazione sindacale. Il proselitismo sindacale può essere liberamente svolto dai lavoratori all’interno del luogo di lavoro, ma con il limite del normale svolgimento dell’attività aziendale (art. 26, comma 1o, statuto dei lavoratori). A questo proposito, sorgono problemi ove il proselitismo sindacale sia tenuto durante l’orario di lavoro. Si ritiene che non possano considerarsi leciti gli atti di proselitismo sindacale ove: a) importino una sospensione o una disorganizzazione dell’attività produttiva; b) siano suscettibili di distrarre i prestatori impegnati in lavorazioni pericolose o comunque tali da esigere un’attenzione costante. Questi criteri inducono ad escludere, almeno di regola, la legittimità delle forme pubbliche di proselitismo sindacale (diffusione di volantini, uso di altoparlanti ecc.). Ma anche tale forma, e naturalmente il proselitismo sindacale tenuto conversando con il vicino, sarà ammissibile se le prestazioni cui i lavoratori attendono consistono in movimenti automatici o semiautomatici compiuti senza partecipazione intellettuale.


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