Questo reato, previsto dall’art. 501 bis c.p. è stato introdotto dalla l. n. 787 del 1976 e punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 500, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative oppure occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità , in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, nonche´, al secondo comma, chiunque in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci prima indicate e nell’esercizio delle dette attività , ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità . Il reato in esame appartiene alla categoria dei delitti contro l’economia pubblica, mentre, scopo della norma, è quello di tutelare il regolare andamento negli scambi economici e nella produzione.
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