Massima che fa riferimento al principio per cui il diritto non deve formare oggetto di prova da parte dei contendenti in un procedimento giurisdizionale, perche´ il giudice è tenuto a conoscerlo. Da qualche tempo vale anche per il diritto straniero, quando il giudice nazionale sia tenuto ad applicarlo (art. 14 l. 31 maggio 1995, n. 218).
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