Si tratta di società religiosa i cui membri conducono vita comune dopo aver compiuto voti semplici (perpetui o temporanei), e non i voti solenni che sono propri degli ordini religiosi. Dipendono dalla Santa Sede se sono di diritto pontificio; da un vescovo, se di diritto diocesano. La soppressione di una congregazione religiosa spetta solo alla Santa Sede. Le case di una congregazione sono rette da un superiore il quale è responsabile verso un superiore provinciale a sua volta responsabile verso un superiore generale.
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