Le bande di frequenza sono considerate quali beni pubblici (v. beni, bande di frequenza pubblici), suscettibili secondo la giurisprudenza di tutela possessoria (v. azione, bande di frequenza di manutenzione; azione, bande di frequenza di reintegrazione) ex art. 1145 c.c.. Con il moltiplicarsi delle emittenti radiotelevisive si è dovuto constatare che l’etere non consente una disponibilità illimitata di frequenza (cioè possibilità di trasmissione); l’uso intensivo da parte di alcuni, di chi ha per primo istallato le emittenti, impedisce l’uso da parte di altri, preclude l’altrui possibilità di servirsi dell’etere. E così l’etere ha cessato di essere cosa di tutti: la tendenza odierna è di considerarlo bene pubblico, appartenente allo stato, che ne disciplina l’utilizzazione da parte di privati, distribuendo le frequenze, assegnando turni ecc..
Banda armata | | | Bandiera |