impignorabilità dell’anello nuziale: l’anello nuziale a norma dell’art. 514 n. 2 c.p.c. non è soggetto a pignoramento. Esso è da intendersi come fede in senso stretto, ossia anello reciprocamente scambiato dai nubendi nel rito matrimoniale civile e religioso, a segno e testimonianza della nascita del vincolo, con esclusione quindi di qualunque altro anello per il quale le nozze abbiano rappresentato solo l’occasione della donazione o dell’acquisto. .
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