Sono, per l’art. 51 n. 7 della l. 16 febbraio 1913, n. 89, i titoli e le scritture che si inseriscono nell’atto. Gli allegati all’atto notarile devono essere letti dal notaio alle parti, salvo che queste, se sanno leggere e scrivere, lo abbiano dispensato da tale lettura (art. 51 n. 8 L.N.); gli allegati all’atto notarile devono essere sottoscritti, salvo che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati (art. 51, comma 3o, L.N.) e conservati tra gli atti del notaio (art. 61 L.N.).
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